la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Modifica dell'art. 3, lett. a),
            della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, modificata
                    ed integrata dall'art. 2 della
                     L.R. 3 settembre 1981, n. 35
 
  All'art. 3, lett. a), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63,
modificata ed integrata dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre
1981, n. 35, sono soppresse le parole:
   "Le  strutture  fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi
previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e
dalle finalita' per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 20
anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni" e sono sostituite con
le seguenti parole":
   "Le  strutture  fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi
previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e
dalle finalita' per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10
anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni.
   Tale  vincolo  vale  anche  per  le  strutture  fisse finanziate a
partire dall'entrata in vigore  della  legge  regionale  3  settembre
1981, n. 35".