la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 3, lett. a), della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63, modificata ed integrata dall'art. 2 della L.R. 3 settembre 1981, n. 35 All'art. 3, lett. a), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, modificata ed integrata dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 35, sono soppresse le parole: "Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalita' per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 20 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni" e sono sostituite con le seguenti parole": "Le strutture fisse, che siano realizzate fruendo dei contributi previsti dalla presente legge, non possono essere distolte dall'uso e dalle finalita' per cui sono stati ottenuti i benefici, per almeno 10 anni; le attrezzature mobili per almeno 5 anni. Tale vincolo vale anche per le strutture fisse finanziate a partire dall'entrata in vigore della legge regionale 3 settembre 1981, n. 35".